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COMUNE DI POSITANO Provincia di Salerno
REGOLAMENTO DEL TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE
adottato con Delibera del Consiglio Comunale n.31 del 20/12/2002
Art. 1) Finalità. Il servizio di trasporto scolastico risponde all’esigenza di consentire e agevolare l’assolvimento dell’obbligo scolastico per coloro ai quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo. L’utilizzo del servizio si configura per il bambino come ulteriore momento educativo atto a fornire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.
Art. 2) Criteri ispiratori Il trasporto scolastico deve essere uniformato ai seguenti criteri: A) Maggior sicurezza possibile per i bambini che debbono poter raggiungere le fermate compiendo percorsi il più possibile sicuri. B) Maggior sicurezza possibile per il personale in servizio e per gli autisti, che debbono poter eseguire i percorsi programmati in tempi che consentano una guida serena e puntuale.
Art. 3) Modalità di gestione I percorsi dovranno essere programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi, prestando comunque particolare attenzione alle condizioni oggettivamente più disagiate e nel rispetto delle condizioni di sicurezza di cui sopra.
Art. 4) Beneficiari del servizio Possono usufruire del trasporto scolastico gli alunni della scuola materna, elementare, media statale esistente sul territorio comunale, nonché gli alunni dell’asilo Luigi Rossi.
Art.5) Iscrizione Le iscrizioni al servizio di Trasporto Scolastico vengono raccolte di norma, al momento dell’iscrizione alle istituzioni scolastiche tramite appositi moduli.
Art.6) Percorsi , orari e fermate Il piano di trasporto viene predisposto annualmente prima dell’inizio dell’anno scolastico e deve prevedere: 1) Percorsi 2) Orario dei percorsi 3) Le fermate, da individuarsi in luoghi sicuri per l’incolumità dei bambini e appositamente segnalate da 200 a 300 m. l’una dall’altra.
Art.7) Servizio di accompagnamento E’ previsto il servizio di accompagnamento per gli alunni, per questo servizio viene impegnato personale incaricato dal Comune, il quale ha in particolare il compito di sorveglianza e cura delle operazioni di salita e di discesa dei bambini.
Art.8) Comportamento e compiti degli autisti Gli autisti degli scuolabus, nell’espletamento del servizio di trasporto, coadiuvati dalla figura dell’accompagnatore, dovranno attenersi alle seguenti disposizioni: 1. prelievo degli alunni, esclusivamente alle fermate prestabilite; 2. consegna degli alunni al personale docente o non docente delle scuole mediante fermata del mezzo di trasporto negli appositi spazi; 3. il prelievo degli alunni al termine delle lezioni deve avvenire non prima dell’orario prestabilito e con discesa alla fermata prestabilita; 4. consegna dell’alunno esclusivamente ad uno dei genitori o altra persona adulta previa autorizzazione scritta debitamente firmata da uno dei genitori; I compiti dell’autista si esauriscono alle sole mansioni di guida ed a quelle connesse durante il trasporto. L’autista ha la facoltà di interrompere la guida qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo e comunque non atte a svolgere il servizio in modo sicuro. E’ fatto divieto assoluto di distrarre l’autista.
Art.9) Compiti dell’accompagnatore Il compito dell’accompagnatore si intende improntato alla sorveglianza e cura delle operazioni di salita e di discesa dei bambini; sarà infatti sua cura verificare che il servizio sia utilizzato solo dai bambini aventi diritto e che la salita e discesa dallo scuolabus siano effettuate correttamente. Non può essere attribuita allo stesso nessuna responsabilità per avvenimenti successivi a queste operazioni.
Art.10) Obblighi dei genitori I genitori hanno l’obbligo di ritirare il figlio alla fermata dello scuolabus o di trasmettere preventivamente all’ufficio Pubblica Istruzione del Comune la propria autorizzazione scritta affinché il bambino, se frequentante le classi elementari, ritorni da solo alla propria abitazione. Il genitore, sottoscrivendo la domanda al servizio, solleva comunque l’Amministrazione da ogni responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti successivi alla discesa dallo scuolabus. Nel caso nessuno si presentasse alla fermata dello scuolabus e non vi sia una preventiva autorizzazione di cui sopra, il bambino verrà trattenuto sullo scuolabus fino all’esaurimento del percorso e quindi portato al comando di Polizia Municipale.
Art.11) Divieti E’ fatto divieto di fumo sullo scuolabus e di tenere qualunque comportamento scorretto atto a disturbare la guida o la comunità.
Art.12) Comportamenti a bordo L’alunno trasportato che arrechi disturbi agli altri bambini e/o al personale di servizio verrà ammonito verbalmente da parte del personale a bordo e al verificarsi di ripetute ammonizioni sarà compito dell’accompagnatore informare l’Ufficio Comunale competente che provvederà a segnalare il fatto alla famiglia e agli organi scolastici, e, se del caso, ad adottare gli opportuni provvedimenti.
Art.13) Danni Il personale di servizio dovrà segnalare all’Amministrazione Comunale eventuali danneggiamenti dei mezzi da parte dei trasportati e, se del caso, ad addebitare ai genitori dell’alunno eventuali spese di riparazione oppure inviare ai genitori una lettera di richiamo. Dopo tre infrazioni dei suddetti divieti sarà compito dell’accompagnatore informare l’ufficio Scuola affinchè, se il caso, proceda alla dimissione d’ufficio nei confronti del minore. |